Statuto

Art. 1
È costituita la Federazione delle seguenti Società scientifiche: Associazione Antropologica Italiana (AAI), Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (AIOL), Associazione Nazionale Lagune (LAGUNET), Associazione Primatologica Italiana (API), Associazione Teriologica Italiana (ATIt), Società Alessandro Ghigi per la Biologia dei Vertebrati (SAGBV), Società Botanica Italiana (SBI), Società Entomologica Italiana (SEI), Società Italiana di Biogeografia (SIB), Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), Società Italiana di Ecologia (SItE), Società Italiana di Etologia (SIE), Società Italiana di Malacologia (SIM), Società Italiana di Protistologia (SIP), Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV), Societas Herpetologica Italica (SHI), Unione Zoologica Italiana (UZI). La Federazione prende il nome di Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell’Ambiente (FISNA). La FISNA non ha scopo di lucro e non ha finalità sindacali. Scopo della Federazione è la promozione ed il coordinamento delle attività delle Società aderenti a livello nazionale e internazionale. Gli obiettivi della FISNA sono:

  1. Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali, della biodiversità, dell’ecologia, della biologia evoluzionistica, comprensive delle relazioni uomo-ambiente; a tale scopo la FISNA proporrà propri rappresentanti nelle commissioni operanti ai vari livelli (europeo, nazionale, regionale), affinché le ricerche svolte in questi settori siano incluse fra le linee prioritarie di finanziamento.
  2. Promuovere e coordinare la didattica e la divulgazione nei settori di cui al punto 1 a livello dell’università, delle scuole di ogni ordine e grado, e della società civile, rendendo disponibili propri rappresentanti per la partecipazione a commissioni operanti ai vari livelli istituzionali.
  3. Assumere la rappresentatività delle Società Scientifiche Federate nei rapporti con le altre federazioni scientifiche, i ministeri competenti, le amministrazioni locali, gli enti pubblici e privati e la società civile in genere, nei settori di cui al punto 1.
  4. Coordinare iniziative scientifiche comuni e condivise, quali congressi congiunti, workshop, corsi di formazione, scuole di dottorato.

Art. 2
Fanno parte della FISNA le Società scientifiche sopra menzionate che si riconoscono negli obiettivi di cui all’art. 1. L’afferenza alla FISNA di altre Società o gruppi è subordinata al riconoscimento degli obiettivi indicati nell’ art. 1 e all’approvazione da parte del Consiglio della FISNA.
La FISNA ha esclusivamente compiti di coordinamento e promozione delle attività individuate e condivise dalle società aderenti.
Le società federate alla FISNA mantengono la loro autonomia e continuano a svolgere le proprie attività statutarie ad ogni livello.

Art. 3
Organo esecutivo è il Consiglio della FISNA. Il legale rappresentante della FISNA è il Presidente in carica.
Il consiglio è costituito dai Presidenti delle società federate o da un loro delegato.
Il Consiglio della FISNA si riunisce almeno due volte l’anno per coordinare le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nell’art. 1.
La FISNA non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali, e non può essere titolare di progetti di ricerca. Le sue attività sociali sono finanziate esclusivamente attraverso i contributi degli associati e di enti pubblici o privati.
Ogni componente del consiglio può rappresentare una sola società.
Il Consiglio FISNA verifica annualmente, e ogni volta che si rendesse necessario, il raggiungimento degli obiettivi e la qualità delle attività.

Art. 4
Eventuali modifiche allo Statuto della FISNA devono essere proposte dal Consiglio della FISNA ed approvate a maggioranza semplice dai Consigli Direttivi delle singole Società.
Una singola Società può uscire dalla FISNA in qualunque momento, previa comunicazione scritta del suo Presidente in carica al Consiglio della FISNA. Tutti gli impegni presi dalla Società in uscita saranno comunque da essa rispettati fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Lo scioglimento della Federazione è deciso all’unanimità o, qualora non sussista tale condizione, quando si verifichi la rinuncia di almeno 3/4 delle Società partecipanti. In caso di scioglimento, il patrimonio della FISNA verrà trasferito in parti uguali alle società aderenti.

Art. 5
Per quanto non previsto dallo Statuto, vale quanto riportato nel Regolamento.