Art. 1
Il Consiglio della FISNA è costituito ai sensi dell’ art. 3 dello Statuto.
I Presidenti delle singole Società o i loro delegati ne fanno parte come Consiglieri per tutta la durata del loro mandato.
Il Consiglio della FISNA elegge al suo interno il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere, che restano in carica per due anni.
Il Presidente non è rieleggibile, se non in caso di rinuncia di tutti gli altri aventi diritto.
Il Presidente della FISNA è il rappresentante ufficiale della Federazione; convoca il Consiglio con almeno 30 giorni di anticipo e di concerto con la maggioranza dei membri, definisce l’ordine del giorno e presiede le riunioni.
Il vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di indisponibilità.
Il Segretario-Tesoriere cura l’organizzazione generale e finanziaria della FISNA, redige i verbali delle riunioni e i bilanci preventivo e consuntivo di ogni anno finanziario.
Il Consiglio della FISNA è valido in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza semplice. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza semplice.
Le cariche sociali FISNA vengono tenute dai soci ad esse designati senza retribuzione alcuna, mentre è previsto il rimborso delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad attività esterne inerenti le finalità della Federazione.
Art. 2
I fondi per la gestione delle attività della FISNA sono forniti dalle singole Società mediante contribuzione di una quota fissa di 200 € all’anno.
I versamenti saranno effettuati delle singole Società al Segretario-Tesoriere della FISNA entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di esercizio.
Il Consiglio FISNA approva i bilanci della Federazione.
Il domicilio legale della Federazione è presso il Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università di Roma “La Sapienza”, Viale dell’Università 32 Roma.
Norma Transitoria
Statuto e regolamento della FISNA sono proposti dai Presidenti delle singole Società ai rispettivi Consigli Direttivi per l’approvazione.
Le delibere dovranno essere prese entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
Contestualmente le società aderenti designano il loro rappresentante nel consiglio della FISNA.
Il Consiglio della FISNA si riunisce subito dopo l’approvazione per costituire legalmente la FISNA. In tale occasione il Consiglio procederà alla nomina di Presidente, vice-Presidente e Segretario-Tesoriere.
Per quanto non esplicitamente riportato nei presenti documenti si rimanda al codice civile.